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Legionella: obbligo di analisi e a chi spetta

La Legionella è un batterio che prolifera negli impianti idrici e può causare una grave polmonite (legionellosi). Per molte strutture la prevenzione e il controllo non sono una scelta ma un obbligo: in questa guida vediamo a chi spetta, su quali basi normative e come si traduce in pratica con i campionamenti.

Chi è obbligato

Le Linee guida nazionali 2015 per la prevenzione e il controllo della legionellosi impongono al gestore di strutture a rischio di effettuare la valutazione del rischio Legionella e di attuare un piano di controllo documentato. Negli ambienti di lavoro l'obbligo si collega anche al D.Lgs. 81/2008, Titolo X, che disciplina l'esposizione ad agenti biologici.

  • Strutture sanitarie e socio-assistenziali (ospedali, RSA, case di cura).
  • Strutture turistico-ricettive (alberghi, B&B, agriturismi, campeggi).
  • Piscine, palestre, centri benessere, terme e impianti sportivi.
  • Grandi edifici con impianti idrici complessi, torri di raffreddamento o condensatori evaporativi.

Su chi ricade la responsabilità

La responsabilità è del gestore della struttura (titolare o legale rappresentante), che deve nominare le figure coinvolte, conservare la documentazione e garantire l'attuazione del piano. Nei luoghi di lavoro il datore di lavoro integra il rischio Legionella nel documento di valutazione dei rischi (DVR).

Come si controlla

Il controllo prevede il campionamento dell'acqua nei punti significativi dell'impianto (serbatoi, ricircoli, punti d'uso distali, terminali poco utilizzati) e la ricerca di Legionella in laboratorio, con risultato espresso in UFC/L. In base alla concentrazione rilevata si adottano le misure correttive previste dalle Linee guida.

Soglie d'azione indicative (Linee guida 2015), in UFC/L

Concentrazione (UFC/L)InterpretazioneAzione
< 100Contaminazione assente/trascurabileNessun intervento, mantenere il monitoraggio
100 – 1.000Contaminazione bassaVerifica e ricerca delle cause
1.000 – 10.000Contaminazione significativaBonifica e nuovo campionamento
> 10.000Contaminazione elevataBonifica immediata e misure straordinarie

Riferimento normativo — Le soglie d'azione e le procedure derivano dalle Linee guida nazionali 2015 per la prevenzione e il controllo della legionellosi. Negli ambienti di lavoro l'obbligo si integra con il D.Lgs. 81/2008, Titolo X (agenti biologici). Le soglie vanno modulate in base al tipo di struttura e alla presenza di casi.

Ogni quanto si analizza

La frequenza dei campionamenti è definita dalla valutazione del rischio: nelle strutture sanitarie e in presenza di soggetti fragili i controlli sono più ravvicinati, mentre per altre strutture si adotta in genere un monitoraggio almeno annuale, da intensificare dopo interventi sull'impianto, lunghi periodi di inattività o casi sospetti di legionellosi.

Una contaminazione elevata richiede una bonifica tempestiva: temperature inadeguate dell'acqua calda e ristagni sono tra le cause più frequenti di proliferazione.

Domande frequenti

Chi deve controllare la Legionella?

I gestori di strutture a rischio (sanitarie, turistico-ricettive, piscine, palestre, grandi edifici con impianti complessi) devono effettuare la valutazione del rischio e il controllo della Legionella secondo le Linee guida 2015.

Come si rileva la Legionella nell'acqua?

Con il campionamento dell'acqua nei punti critici dell'impianto e l'analisi di laboratorio, che fornisce la concentrazione in UFC/L da confrontare con le soglie d'azione.

Quali sono le soglie d'azione per la Legionella?

Secondo le Linee guida 2015, sotto 100 UFC/L non è richiesto alcun intervento, mentre oltre 10.000 UFC/L è necessaria una bonifica immediata; nelle fasce intermedie si verificano le cause e si interviene con la bonifica.

L'obbligo Legionella riguarda anche i luoghi di lavoro?

Sì: negli ambienti di lavoro il rischio Legionella rientra nel D.Lgs. 81/2008, Titolo X (agenti biologici) e va incluso nel documento di valutazione dei rischi.

Ogni quanto va ripetuta l'analisi della Legionella?

La frequenza la stabilisce la valutazione del rischio: in genere almeno annuale, più ravvicinata nelle strutture sanitarie e da intensificare dopo interventi sull'impianto o periodi di inattività.

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