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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 7

Art. 7 Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano 1. Le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili da ISPRA attraverso il SINTAI, elencate all’allegato VII, di quelle rese disponibili dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO) e dal gestore idro-potabile, nonche’ delle altre informazioni necessarie alla valutazione e gestione del rischio, previste ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprese quelle relative all’applicazione dell’articolo 94 dello stesso decreto e dai PSA di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192, provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano. 2. Al fine di rendere piu’ efficace l’azione tecnico-amministrativa, nel caso della presenza di piu’ punti di prelievo in una stessa area di alimentazione, le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome possono attuare la valutazione e gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare le eventuali differenze locali. 3. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi: a) una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo: 1) una specificazione e mappatura delle aree di alimentazione per i punti di prelievo; 2) una mappatura delle aree protette di cui all’art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall’art. 94 del medesimo decreto; 3) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo delle aree di alimentazione; poiche’ tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinche’ tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorita’ competenti e ai gestori idro-potabili; 4) una descrizione dell’uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di prelievo; b) l’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualita’ delle acque da destinare al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualita’ dell’acqua, nella misura in cui cio’ possa rappresentare un rischio per la salute umana; c) un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti: 1) parametri di cui all’allegato I, parti A, B, o fissati conformemente all’articolo 12, comma 12; 2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3 della lettera B, Parte A, dell’allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 3) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5, di cui alla Tabella 1/A dell’allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 4) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei Piani di gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5 e di cui alla Tabella 1/B dell’allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006; 5) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dalle regioni e province autonome sulla base dell’esame delle informazioni raccolte a norma della lettera b) del presente comma; 6) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l’uso di acque destinate al consumo umano; 7) sostanze e composti inseriti nell’«elenco di controllo» stabilito a norma dell’articolo 12, comma 10. 4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a), possono essere utilizzate le informazioni raccolte conformemente agli articoli 82, 117, 118 e 120 e allegato I punto A.3.8, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera b), puo’ essere utilizzato l’esame dell’impatto delle attivita’ umane svolto a norma dell’articolo 118 del decreto n. 152 del 2006, nonche’ le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell’allegato III, sezione C alla parte terza del medesimo decreto. 6. Le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome scelgono i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare tra quelli indicati del comma 3, lettera c), perche’ considerati pertinenti alla luce dell’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e delle valutazioni di cui al comma 3, lettera b), o alla luce delle informazioni comunicate dai gestori idro-potabili conformemente al comma 8. 7. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al comma 3, lettera c), ai sensi del quale si individuano nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso l’uso di acque destinate al consumo umano, le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome possono utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o ad altra legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i punti di prelievo. 8. Le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome, che a vario titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, anche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenute ad informare tempestivamente le competenti autorita’ sanitarie delle regioni e province autonome delle tendenze, delle quantita’ e delle concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati. 9. Le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome provvedono altresi’ a definire le procedure operative interne e ad approvare la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano: le valutazioni approvate sono messe a disposizione del SINTAI e trasmesse alle corrispondenti Direzioni regionali e alle competenti Autorita’ sanitarie delle regioni e province autonome. 10. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di cui al comma 3, le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinche’ siano adottate le opportune misure di gestione del rischio intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle seguenti misure di prevenzione: a) definizione e attuazione di misure di prevenzione e di attenuazione nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove necessario per garantire la qualita’ delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei programmi di misure di cui al medesimo articolo; ove opportuno, le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome provvedono, in collaborazione con i gestori e altri pertinenti portatori di interessi, affinche’ chi inquina adotti tali misure di prevenzione; b) garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o in entrambe, nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo o nelle acque da destinare a consumo umano, che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualita’ delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato, almeno, conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Se del caso, tale monitoraggio e’ incluso nei programmi di controllo di cui all’articolo 12, comma 4, lettera e); c) valutazione della necessita’ di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui alle aree protette ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall’articolo 94 del medesimo decreto. 11. Le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinche’ l’efficacia delle misure di cui al precedente comma sia riesaminata ogni sei anni. 12. Le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome garantiscono che i gestori idro-potabili abbiano accesso alle informazioni sulla valutazione del rischio di cui al comma 3. Sulla base delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le competenti Autorita’ ambientali o sanitarie delle regioni e province autonome possono: a) imporre ai gestori idro-potabili di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri, tenendo conto della disponibilita’ di adeguati approcci metodologici e metodiche analitiche; b) consentire ai gestori idro-potabili di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri che il gestore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, comma 4, lettera a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura, a condizione che: 1) non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi dell’allegato II, Parte B, punto 1; 2) nessun elemento, secondo quanto prevedibile sulla base delle evidenze disponibili, possa provocare un deterioramento della qualita’ delle acque destinate all’uso umano. 13. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato a ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro o a rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al comma 12, lettera b), le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome garantiscono che sia effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo, in conformita’ dell’articolo 12, comma 3. 14. Le Autorita’ ambientali delle regioni e province autonome e le Agenzie del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA), trasmettono ad ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano, le informazioni di cui all’allegato VII, riguardanti: a) la mappatura delle aree di salvaguardia e le stazioni di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano; b) l’individuazione delle pressioni significative e dei parametri monitorati sui corpi idrici dove sono ubicate le stazioni di monitoraggio per le acque da destinare a consumo umano; c) i dati SOE-WISE di cui al regolamento (CE) 401/2009. 15. Le informazioni di cui al comma 14, sono condivise con AnTeA e sono rese disponibili ai gestori idro-potabili per le finalita’ di implementazione del piano di sicurezza dell’acqua del sistema di fornitura idro-potabile di cui all’articolo 8. 16. Per le finalita’ di cui ai commi 14 e 15 e dell’articolo 6, comma 4, ISPRA e CeNSiA, di concerto con i rispettivi Ministeri vigilanti, stabiliscono accordi e protocolli specifici per l’interoperabilita’ dei dati di SINTAI e AnTeA.

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