Art. 5 Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati 1. I valori per i parametri elencati nell’allegato I, Parti A e B, devono essere rispettati: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove sconsigliabile per difficolta’ tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all’interno dei locali pubblici e privati; b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna; c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori; d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa; e) per le acque prodotte dalle case dell’acqua, nel punto di consegna alla casa dell’acqua e nel punto di utenza, tenendo conto di quanto disposto in articolo 3, comma 3. 2. Per le acque fornite attraverso la rete di distribuzione del gestore idro-potabile, si considera che quest’ultimo abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro sono rispettati nel punto di consegna quale definito all’articolo 2, comma 1, lettera cc. 3. Per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all’interno dei locali pubblici e privati. A tal fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione interno assicura l’adempimento degli obblighi previsti all’articolo 9. 4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro nell’allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al rubinetto, e si abbia evidenza certa che l’inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione: a) l’autorita’ sanitaria locale territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, quali, ad esempio: 1) provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio; 2) ferma restando la responsabilita’ primaria di intervento del gestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al gestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura, quale ad esempio la possibilita’ di impiego di adeguate tecniche di trattamento, tenendo conto della fattibilita’ tecnica e economica di tali misure; b) l’autorita’ sanitaria locale territorialmente competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche’ i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottar