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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 3

Art. 11 Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano. 1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i requisiti dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (in prosieguo denominati «ReMaF»), definiti in allegato IX, sezione A, utilizzati nei processi tecnologici di trattamento, preparazione e distribuzione delle acque da destinare e destinate al consumo umano, immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata al comma 4. 2. I ReMaF di cui al comma 1 devono essere compatibili con le caratteristiche dell’acqua con cui vengono posti a contatto e, per le finalita’ degli obblighi generali di cui all’articolo 4, in condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non devono nel tempo: a) compromettere, direttamente o indirettamente, la sicurezza dell’acqua o la sua idoneita’ al consumo umano; b) alterare il colore, l’odore o il sapore dell’acqua; c) favorire indirettamente la crescita microbica; d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita’ previste con il trattamento. 3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall’acqua con cui essi vengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell’allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in ogni caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualita’ dei corpi idrici previsti all’articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo. 4. A decorrere dal 12 gennaio 2036, possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, esclusivamente i ReMaF conformi al presente decreto, autorizzati dal CeNSiA e registrati nel sistema AnTeA secondo le modalita’ riportate nell’allegato IX, sezione E, previa certificazione di conformita’ ai requisiti tecnici di idoneita’ di cui alle sezioni B, C e D del medesimo allegato. 5. Per l’espletamento degli obblighi di cui al comma 4, a decorrere dal 12 gennaio 2026, gli operatori economici possono avviare l’iter di autorizzazione di un ReMaF secondo le procedure descritte nell’allegato IX, sezione E, sulla base della certificazione di conformita’ richiamata al comma 4, rilasciata da un Organismo di certificazione di terza parte accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008. L’autorizzazione del CeNSiA puo’ essere concessa solo a un ReMaF che sia conforme ai requisiti tecnici di idoneita’ per l’uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D. 6. Ai fini dell’immissione in commercio, successivamente all’autorizzazione e alla registrazione di cui ai commi 4 e 5, i ReMaF devono essere corredati da apposite attestazioni di rispondenza ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto quali una marcatura o etichettatura o stampigliatura ovvero una dichiarazione di conformita’ sostitutiva, nonche’ un codice alfanumerico identificativo univoco, rilasciate dal CeNSiA secondo le modalita’ riportate nell’allegato IX, sezione E. 7. L’elenco aggiornato dei ReMaF autorizzati ai sensi del presente decreto e’ pubblicato in una apposita sezione del sistema informativo centralizzato AnTeA, a norma dell’articolo 19, comma 4, lettera d). 8. Le attivita’ di autorizzazione per l’immissione sul mercato nazionale dei ReMaF in conformita’ al presente decreto sono eseguite dal CeNSiA nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b). 9. Un ReMaF in possesso di un’autorizzazione concessa da un altro Stato membro dell’Unione europea o facente parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), puo’ essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di un Organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Paese, sulla base di criteri che garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente a quello del presente decreto. Ai fini dell’autorizzazione all’immissione in commercio, il CeNSiA riconosce l’autorizzazione concessa dallo Stato membro dell’Unione europea o facente parte del SEE o dell’EFTA, e procede alla registrazione secondo quanto stabilito in allegato IX, sezione E. 10. E’ consentita l’importazione per l’immissione sul mercato nazionale dei ReMaF non unionali o provenienti da Stati non appartenenti allo Spazio economico europeo o all’Accordo europeo di libero scambio, solo se conformi alle disposizioni del presente articolo, autorizzati e registrati secondo le modalita’ riportate nell’allegato IX, sezione E, previa certificazione di conformita’ ai requisiti tecnici di idoneita’ di cui alle sezioni B, C e D del medesimo allegato. 11. Gli Operatori economici che producono o commercializzano i ReMaF in conformita’ al presente decreto: a) sono responsabili di garantire e mantenere costantemente per gli stessi il rispetto delle disposizioni stabilite nel presente decreto e sono tenuti a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari; b) mettono a disposizione delle competenti autorita’ sanitarie che ne fanno richiesta, le informazioni necessarie a consentire la verifica della conformita’ dei ReMaF ai requisiti fissati nel presente decreto; c) assicurano che ogni fornitura di ReMaF sia corredata delle attestazioni di rispondenza al presente decreto, descritte al comma 6; d) informano tempestivamente l’Organismo di certificazione richiamato al comma 5, di qualsiasi modifica esercitata su uno specifico ReMaF gia’ autorizzato o in fase di autorizzazione, inclusa quella riguardante il processo di produzione; e) adottano, per quanto di competenza, misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione degli stessi durante le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione, al fine di evitare possibili deterioramenti della qualita’ dell’acqua con cui essi saranno posti in contatto; f) garantiscono la purezza e la qualita’ dei precursori impiegati nella generazione in situ dei reagenti chimici di cui al comma 12. 12. Nel caso dei reagenti chimici generati in situ da precursori, per quanto di competenza, l’obbligo di garantire la purezza e la qualita’ dei reagenti chimici generati sul luogo ricade sui fabbricanti o distributori dei dispositivi generatori e sui gestori idro-potabili che li utilizzano, al fine di assicurare gli obblighi di cui al comma 2. 13. Chiunque sia responsabile di interventi di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, e’ tenuto a: a) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati ai sensi del presente decreto e immessi sul mercato nazionale dalla data indicata al comma 4; b) adottare misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione durante le fasi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e installazione dei ReMaF, assicurando le condizioni di utilizzo previste per il ReMaF, al fine di evitare il deterioramento della qualita’ dell’acqua con cui essi saranno posti in contatto. 14. Chiunque si approvvigioni di ReMaF immessi sul mercato nazionale dalla data indicata al comma 4, conserva per almeno cinque anni dal loro utilizzo, preferibilmente in formato digitale, la relativa documentazione di acquisto e le attestazioni di rispondenza al presente decreto di cui al comma 6, rendendole disponibili all’autorita’ sanitaria locale territorialmente competente che ne fa richiesta. 15. La vigilanza sul territorio nazionale e all’importazione dei ReMaF prodotti, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dalla data indicata al comma 4, e’ esercitata rispettivamente dalle autorita’ sanitarie locali e dagli Uffici di sanita’ marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti, in conformita’ con quanto previsto in allegato IX, sezione F. 16. I ReMaF immessi sul mercato nazionale prima della data indicata al comma 4 e conformi alle disposizioni previgenti, potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte. 17. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai reagenti chimici da impiegare nei processi tecnologici connessi con la preparazione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, definiti in allegato IX, sezione A1.

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