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Analisi123

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 3

Questa pagina riporta l'articolo 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, dedicato ai requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti — attivi e passivi — impiegati nel trattamento delle acque destinate al consumo umano. La norma definisce le caratteristiche che questi prodotti, denominati ReMaF, devono possedere per non compromettere la sicurezza dell'acqua potabile.

Di cosa tratta l'articolo 11

L'articolo disciplina i ReMaF definiti in allegato IX, sezione A, utilizzati nei processi tecnologici di trattamento, preparazione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. Stabilisce i requisiti di compatibilità con l'acqua, l'obbligo di autorizzazione da parte del CeNSiA e di registrazione nel sistema AnTeA, oltre agli obblighi a carico degli operatori economici e dei gestori.

Cosa prevede in sintesi

  • Comma 1 — Definisce i requisiti dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque (ReMaF), come da allegato IX, sezione A.
  • Comma 2 — I ReMaF devono essere compatibili con le caratteristiche dell'acqua e, per gli obblighi generali di cui all'articolo 4, non devono nel tempo: a) compromettere la sicurezza o l'idoneità al consumo dell'acqua; b) alterare colore, odore o sapore; c) favorire indirettamente la crescita microbica; d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili.
  • Comma 3 — I ReMaF non devono modificare le caratteristiche degli scarichi in modo da impedire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dall'allegato 5, Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, né pregiudicare gli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
  • Comma 4 — A decorrere dal 12 gennaio 2036 possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati solo i ReMaF conformi al decreto, autorizzati dal CeNSiA e registrati nel sistema AnTeA (allegato IX, sezione E), previa certificazione di conformità ai requisiti delle sezioni B, C e D.
  • Comma 5 — A decorrere dal 12 gennaio 2026, gli operatori economici possono avviare l'iter di autorizzazione di un ReMaF, sulla base di certificazione rilasciata da un Organismo di certificazione di terza parte accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 ai sensi del Reg. (CE) 765/2008.
  • Commi 6-8 — Disciplinano le attestazioni di rispondenza (marcatura, etichettatura o dichiarazione di conformità), il codice alfanumerico identificativo univoco, la pubblicazione dell'elenco aggiornato nel sistema AnTeA e l'attribuzione delle attività di autorizzazione al CeNSiA.
  • Commi 9-10 — Regolano il riconoscimento delle autorizzazioni concesse da altri Stati UE/SEE/EFTA e l'importazione dei ReMaF non unionali.
  • Commi 11-12 — Elencano gli obblighi degli operatori economici che producono o commercializzano ReMaF e la responsabilità sulla purezza dei reagenti chimici generati in situ da precursori.
  • Commi 13-14 — Impongono a chi gestisce captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione di utilizzare solo ReMaF autorizzati e di conservare per almeno cinque anni la documentazione di acquisto e le attestazioni di rispondenza.
  • Commi 15-17 — Disciplinano la vigilanza (autorità sanitarie locali e Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), l'uso fino a esaurimento scorte dei ReMaF conformi alle disposizioni previgenti e l'estensione delle disposizioni ai reagenti chimici della sezione A1.

Rilevanza per le analisi dell'acqua

I requisiti dell'articolo 11 mirano a garantire che i prodotti usati per trattare l'acqua non introducano contaminanti né alterino i parametri di potabilità. Per verificare che il trattamento sia efficace e privo di effetti indesiderati sono utili gli esami di chimica, l'analisi della fisica dell'acqua (colore, odore, sapore, torbidità) e i controlli di microbiologia. Tra i parametri rilevanti per chi gestisce un impianto di trattamento rientrano il cloro libero e altri indicatori chimici. Questo articolo si collega agli obblighi generali dell'articolo 4 richiamati al comma 2 e alla disciplina del campo di applicazione dell'articolo 3.

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Per il testo completo del provvedimento, consulta il Decreto Legislativo 18/2023.

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