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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 2

Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti: a) «acque destinate al consumo umano», in prosieguo anche denominate «acque potabili»: 1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176; 2) tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato; b) «allacciamento idrico»: la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio a uno o piu’ utenti; esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al punto di consegna dell’acquedotto; l’allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilita’ del gestore idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta’ privata; c) «area di ricarica o alimentazione»: la porzione di bacino idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee, sotteso alla sezione o punto di prelievo idropotabile. Sono da considerare nell’area di alimentazione anche le eventuali porzioni di bacino idrografico o idrogeologico connesse artificialmente mediante opere di trasferimento idrico; d) «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)»: il sistema informativo centralizzato, istituito presso l’Istituto Superiore di Sanita’ ai sensi dell’articolo 19; e) «autorita’ sanitaria locale territorialmente competente»: l’Azienda sanitaria locale (ASL), l’Azienda Unita’ Sanitaria Locale (AUSL) o altro ente pubblico deputato a svolgere controlli sulla salubrita’ delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica, come individuato da norme nazionali e regionali; f) «casa o chiosco dell’acqua»: un’unita’ distributiva aperta al pubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al consumatore direttamente in loco; g) «Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)»: la struttura funzionale all’attuazione del presente decreto, attribuita all’Istituto Superiore di Sanita’ ai sensi dell’articolo 19; h) «controllo della qualita’ delle acque destinate al consumo umano»: l’insieme di attivita’ effettuate regolarmente in conformita’ all’articolo 12, per garantire che le acque erogate soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all’articolo 4, nei punti di rispetto delle conformita’ indicati all’articolo 5; i) «edifici prioritari» o «locali prioritari»: gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua, come individuati in allegato VIII; l) «Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale» (EGATO): l’organismo individuato dalle regioni e province autonome per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO), al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell’ATO e al quale e’ trasferito l’esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; m) «evento pericoloso»: un qualsiasi evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema; n) «gestore idro-potabile»: il gestore del servizio idrico integrato cosi’ come riportato all’articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori; o) «filiera idro-potabile»: l’insieme dei processi che presiedono alla fornitura e distribuzione di acqua destinata al consumo umano, comprendendo gli ambienti e i sistemi ove detti processi hanno luogo, che possono avere effetti sulla qualita’ dell’acqua; sono parte della filiera, tra l’altro, gli ambienti di ricarica o in connessione con gli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate acque da destinare al consumo umano, le fasi di prelievo delle risorse idriche da destinare al consumo umano, o, piu’ in generale, gli approvvigionamenti di risorse idriche anche di origine diversa da destinare al consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano, fino ai punti d’uso; p) «sistema di fornitura idro-potabile»: l’insieme di risorse, sistemi e attivita’ operate dal gestore idro-potabile a partire dall’approvvigionamento delle risorse idriche, comprendendo i trattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna; sono altresi’ considerati gestori idro-potabili gli operatori del settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano quali fornitori di acqua; q) «gestore della distribuzione idrica interna»: il proprietario, il titolare, l’amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua; r) «impresa alimentare»: un’impresa alimentare quale definita all’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002; s) «indicatori di perdite idriche di rete», da utilizzare ai fini della valutazione dei miglioramenti conseguiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE: gli indicatori specificamente definiti nell’allegato A (RQTI) alla deliberazione dell’Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR; t) «misura di controllo»: ogni azione o attivita’ posta in essere nella filiera idro-potabile per prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio correlato al consumo dell’acqua o, comunque, un’alterazione indesiderata della qualita’ dell’acqua; u) «monitoraggio»: l’esecuzione di una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni su elementi significativi della filiera idro-potabile, ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni della qualita’ dell’acqua; per monitoraggio operativo si intende la sequenza programmata di osservazioni o misure per valutare il regolare funzionamento delle «misure di controllo» poste in essere nell’ambito della filiera idro-potabile; v) «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002; z) «operatore economico», riferito a reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano: qualsiasi persona fisica o giuridica che sottopone ai processi di certificazione e di autorizzazione tali prodotti in conformita’ all’articolo 11, che puo’ essere il fabbricante, l’importatore, il distributore o il rappresentante autorizzato; aa) «pericolo»: un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell’acqua, o relativo alla condizione dell’acqua, in grado di provocare danni alla salute umana; bb) «piano di sicurezza dell’acqua»: il piano attraverso il quale e’ definita ed implementata l’analisi di rischio della filiera idro-potabile, effettuata in conformita’ all’articolo 6, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di competenza: 1) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuata in conformita’ all’articolo 7, con particolare riguardo ai piani di tutela delle acque; 2) una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell’acqua del sistema di fornitura idro-potabile) che include il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata in conformita’ all’articolo 8; 3) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all’edificio, effettuata in conformita’ all’articolo 9; cc) «punto di consegna»: il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale (sistema di distribuzione interna) ed e’ posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore). La responsabilita’ del gestore idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilita’ del gestore di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprieta’ privata; dd) «punto di utenza» o «punto d’uso»: il punto di uscita dell’acqua destinata al consumo umano, da cui si puo’ attingere o utilizzare direttamente l’acqua, generalmente identificato nel rubinetto; ee) «rete di distribuzione del gestore idro-potabile»: l’insieme delle condotte, apparecchiature e manufatti messi in opera e controllati dal gestore idro-potabile per alimentare le utenze private e i servizi pubblici; ff) «rischio»: una combinazione della probabilita’ di un evento pericoloso e della gravita’ delle conseguenze se il pericolo e l’evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile; gg) «Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI)»: lo strumento per la raccolta e diffusione delle informazioni relative allo stato di qualita’ delle acque interne e marine sviluppato e gestito dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi e per le finalita’ di cui alla parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in coerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132. Il SINTAI, gestito da ISPRA, e’ il nodo nazionale «Water Information System for Europe» (WISE), come definito dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, n. 203 «Individuazione delle informazioni territoriali e modalita’ per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque» e lo strumento per la trasmissione dei dati all’Agenzia Europea dell’Ambiente di cui al Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo; hh) «sistema o impianto di distribuzione interno», anche detto «rete di distribuzione interna» o «sistema di distribuzione domestico»: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la «rete di distribuzione del gestore idro-potabile», connesso a quest’ultima direttamente o attraverso l’allacciamento idrico; ii) «zona di fornitura idro-potabile», di seguito anche «zona di fornitura» o «water supply zone»: un’area all’interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualita’ puo’ essere considerata ragionevolmente omogenea, sulla base di evidenze oggettive.

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