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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 19

Art. 19 Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell’attuazione della direttiva 2020/2184/UE 1. Ai fini di assicurare un approccio sistemico nell’implementazione del presente decreto e la gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo dell’attuazione del decreto stesso, garantendo l’accesso al pubblico alle informazioni, e lo scambio di dati e di comunicazioni tra le Autorita’ competenti nazionali e dell’Unione europea, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l’ISS: a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), articolato in quattro aree funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati; valutazione e approvazione di piani di sicurezza delle acque; il direttore del CeNSiA e’ scelto tra i dirigenti di ricerca dell’ISS ovvero tra professionalita’ di comprovata esperienza in Piani di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute; per lo svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA si avvale di personale dell’ISS; b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sistema informativo centralizzato denominato «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)». 2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del comma 1, sono le seguenti: a) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), anche nell’ambito della valutazione della qualita’ tecnica dell’acqua e del servizio idrico integrato di competenza di ARERA; in particolare: 1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data in entrata in operativita’ del Centro, delle «Linee guida per l’approvazione dei Piani di sicurezza dell’acqua per le forniture idro-potabili», ai sensi degli articoli 6 e 8, sulla base dei criteri stabiliti all’Allegato VI, e successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua di cui all’articolo 20, per sottoporle a giudizio di valutazione e validazione da parte della Commissione stessa; 2) coordinamento del Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA, come descritto nella Parte II, lettera C, dell’allegato VI, istituito con decreto del Ministero della salute, su proposta del CeNSiA, da adottarsi entro centottanta giorni dalla istituzione del CeNSiA, stabilita al comma 1, lettera a); 3) formazione continua e qualifica degli esperti del Gruppo nazionale di cui al punto 2); 4) verifica della conformita’ e funzionalita’ dei PSA anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile e secondo quanto previsto dalle Linee guida richiamate al punto 1); 5) formulazione dei giudizi di approvazione dei PSA richiesti dai gestori idro-potabili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e successiva notifica del giudizio al gestore idro-potabile, alla regione e provincia autonoma, alla ASL di competenza e ad ARERA, e pubblicazione sul sistema AnTeA; 6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua per la valutazione e approvazione ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera d), e pubblicazione sul sistema AnTeA, anche ai fini dell’accessibilita’ delle informazioni alle autorita’ dell’Unione europea ai sensi del comma 3, lettera d), da effettuare entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030; b) rilascio delle autorizzazioni per l’immissione sul mercato nazionale dei ReMaF in conformita’ al presente decreto; c) gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA, sulla base degli indirizzi del Ministero della salute e delle indicazioni fornite dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con il supporto di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5; d) produzione e comunicazione di evidenze funzionali a garantire le azioni previste all’articolo 17, anche per quanto riguarda l’accesso universale ed equo a quantita’ adeguate di acqua potabile e a servizi igienici sicuri, aumentando la resilienza del ciclo idrico integrato rispetto a diversi scenari di pressioni climatiche e ambientali. 3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), e’ allineato con i sistemi informativi istituiti a livello di Unione europea e con il riparto delle competenze delle Autorita’ nazionali sanitarie e ambientali preposte alla protezione e alla vigilanza sui corpi idrici da destinare al consumo umano e sulle acque destinate al consumo umano, e ha le seguenti finalita’: a) assicurare l’acquisizione, l’elaborazione, l’analisi e la condivisione di dati di monitoraggio e controllo relativi alla qualita’ delle acque da destinare e destinate a consumo umano, funzionali all’attuazione del presente decreto, con particolare riguardo agli obiettivi generali di cui all’articolo 4; b) assicurare la comunicazione, l’integrazione e la condivisione dei dati tra le Autorita’ ambientali e sanitarie competenti a livello nazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile; c) garantire un idoneo accesso al pubblico delle informazioni di cui all’articolo 18 e all’allegato IV; d) assicurare la disponibilita’, l’aggiornamento e l’accessibilita’ delle informazioni e dei dati di cui al comma 6, alla Commissione europea, all’Agenzia Europea per l’Ambiente e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al minimo della serie di informazioni contenenti i dati relativi al superamento dei valori di parametro e agli incidenti di una certa rilevanza; e) assicurare lo scambio di informazioni per le rispettive finalita’ di competenza con ARERA, ISTAT e altre istituzioni nazionali, nonche’ con l’Organizzazione mondiale della sanita’ (OMS) e altre organizzazioni internazionali. 4. Il sistema AnTeA contiene: a) una serie di dati sulle informazioni al pubblico sulle misure adottate per migliorare l’accesso all’acqua di cui all’articolo 17, comma 3; b) una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, effettuate ai sensi dell’articolo 7, da rendere disponibile a decorrere dal 12 luglio 2027 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi: 1) caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo, come definito all’articolo 7, comma 3, lettera a); 2) risultati del monitoraggio nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee di cui all’articolo 7, comma 3, lettera c); 3) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell’articolo 7, comma 10; c) per le finalita’ di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, effettuate ai sensi dell’articolo 6, comma 8, e in conformita’ all’articolo 9, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi: 1) i risultati dei controlli dei parametri elencati in allegato I, Parte D; 2) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate, e sui progressi compiuti, anche per quanto concerne le misure tese a sostituire le componenti di piombo laddove e’ stato economicamente e tecnicamente fattibile; d) una sezione dedicata alle informazioni relative alle richieste di autorizzazione e alle registrazioni dei ReMaF; e) per le finalita’ di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati sui risultati dei controlli di cui agli articoli 12, 13 e 14 nonche’ sui casi di superamento dei valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, comprese le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformita’ all’articolo 15; f) per le finalita’ di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, sugli incidenti attinenti all’acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformita’ ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per piu’ di dieci giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno mille persone, comprese le cause e i provvedimenti correttivi adottati in conformita’ dell’articolo 15; g) per le finalita’ di cui al comma 3, lettera d), una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e opportunamente aggiornata, su tutte le deroghe concesse a norma dell’articolo 16, commi 4 e 5, comprese le informazioni previste all’articolo 16, comma 6. 5. Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunita’ europea (INSPIRE), sono utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al comma 4. 6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per specificare il formato e le modalita’ della presentazione delle informazioni relative al controllo dell’attuazione da fornire a norma del presente articolo, rendendoli disponibili sul sistema informativo AnTeA.

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