Articolo 17: Promozione dell’Accesso all’Acqua Potabile per Tutti
L’accesso all’acqua destinata al consumo umano è un diritto fondamentale, e l’Articolo 17 pone l’accento su misure essenziali volte a migliorare tale accesso per tutti i cittadini, con un’enfasi particolare sulla tutela dei gruppi vulnerabili e emarginati.
Questo articolo è di fondamentale importanza poiché riconosce il diritto fondamentale di ogni individuo all’accesso a un’adeguata fornitura di acqua potabile. Inoltre, sottolinea la responsabilità delle regioni e province autonome nell’adozione di misure concrete per garantire che questo diritto sia rispettato. Queste misure non si limitano solo a fornire l’accesso, ma promuovono attivamente l’uso di acqua del rubinetto come un’opzione sicura e conveniente.
L’articolo richiede un approccio proattivo da parte delle autorità locali. Devono individuare coloro che attualmente non hanno accesso all’acqua potabile o che ne hanno un accesso limitato, compresi i gruppi più vulnerabili. Questo passo iniziale è cruciale per comprendere appieno la portata del problema e per sviluppare soluzioni mirate.
Le regioni e province autonome devono anche prendere misure pratiche per garantire l’accesso all’acqua potabile, che va oltre la fornitura di acqua per i bisogni domestici. Ciò include la creazione di punti di accesso all’acqua in luoghi pubblici come aeroporti, stazioni e stabilimenti balneari, nonché la promozione dell’utilizzo di acqua del rubinetto nei ristoranti e servizi di ristorazione.
Un altro aspetto importante è la trasparenza. Le regioni e province autonome sono tenute a rendere disponibili dati relativi alle misure adottate e al progresso compiuto nell’accesso all’acqua potabile. Questo non solo rende il processo più aperto, ma consente anche di tenere traccia dei progressi nel tempo.
Infine, l’articolo riconosce la necessità di fornire un approvvigionamento idrico di emergenza in caso di contingenti esigenze locali, garantendo che la popolazione abbia accesso all’acqua anche in situazioni di crisi.
In generale, questo articolo riflette l’impegno a garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a un elemento vitale come l’acqua potabile e che nessuno venga lasciato indietro. La sua attuazione è essenziale per promuovere la giustizia sociale e proteggere la salute pubblica.
Art. 17 Accesso all’acqua destinata al consumo umano 1. Le regioni e province autonome adottano le misure necessarie per migliorare l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l’accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati, migliorandone l’accesso per chi gia’ ne beneficia e promuovendo l’uso di acque di rubinetto. 2. Ad integrazione della legislazione vigente sul territorio nazionale volta a garantire la fornitura del quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti domestici del servizio idrico integrato che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e province autonome: a) individuano sul proprio territorio le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili tra cui senzatetto, rifugiati, individui appartenenti a culture minoritarie stanziali o nomadi, nonche’ i motivi di tale mancanza di accesso; b) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate a garantire l’accesso all’acqua destinata al consumo umano; c) adottano una disciplina volta a consentire e favorire l’accesso all’acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari; d) adottano azioni volte a promuovere l’utilizzo di acqua potabile di rubinetto: 1) creando dispositivi e punti di erogazione dell’acqua all’esterno e all’interno degli spazi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato alla necessita’ di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia, e promuovendo la fruibilita’ dei punti di accesso all’acqua mediante appropriata informazione; 2) incoraggiando o incentivando la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione; 3) avviando campagne di informazione per i cittadini circa la qualita’ dell’acqua destinata a consumo umano. 3. Le regioni e province autonome rendono disponibili una serie di dati contenenti le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l’accesso e promuovere l’uso delle acque destinate al consumo umano di cui al precedente comma 2, inclusa la percentuale della popolazione che ne ha l’accesso, trasmettendola nel sistema AnTeA entro il 12 gennaio 2029 e aggiornandola successivamente ogni sei anni; tali disposizioni non si applicano all’acqua in bottiglia o in contenitori. 4. Le regioni e province autonome adottano misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti minimi previsti dall’allegato I, per la quantita’ ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali. 5. Le regioni e province autonome, negli ambiti di loro competenza, esercitano poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorita’ locali competenti nell’adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all’accesso all’acqua.