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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 16

Art. 16 Deroghe 1. La regione o provincia autonoma puo’ stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, Parte B, fino a un valore massimo ammissibile stabilito ai sensi del comma 3, purche’ nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreche’ l’approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo. 2. Le deroghe stabilite in base al comma 1, sono limitate alle seguenti situazioni: a) punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano afferenti ad una nuova area di alimentazione; b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, per parametri recentemente ricercati o individuati; c) una circostanza imprevista ed eccezionale in un’area di alimentazione utilizzata per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, che potrebbe comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di parametro. 3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 e’ stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su motivata richiesta della regione o provincia autonoma trasmessa al Ministero della salute. 4. Le deroghe concesse dalla regione o provincia autonoma ai sensi del comma 1, non possono essere superiori ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della salute una circostanziata relazione sui risultati conseguiti nel periodo di deroga in ordine alla qualita’ delle acque, comunicando e documentando ai sensi di quanto disposto al comma 3, l’eventuale necessita’ di un ulteriore periodo di deroga. 5. In casi eccezionali, e comunque limitatamente alle situazioni di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), su motivata richiesta della regione o provincia autonoma fondata sulla relazione sui risultati conseguiti prodotta ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro della salute, da emanare di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, valutata la documentazione pervenuta, puo’ essere consentita la concessione di una seconda deroga per un periodo inferiore ai tre anni. 6. Le richieste motivate per le deroghe di cui ai commi 1 e 5, dovranno riportate le seguenti informazioni: a) motivi della richiesta di deroga, con indicazione della causa di non conformita’ della risorsa idrica; b) parametri interessati, risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, valore massimo ammissibile in deroga proposto per ogni parametro; c) area geografica, quantita’ di acqua fornita ogni giorno, popolazione coinvolta e eventuali effetti sugli operatori del settore alimentare interessati; d) opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti; e) piano d’azione relativo alle necessarie misure correttive, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame; f) durata necessaria della deroga richiesta. 7. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea le motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga, unitamente ai risultati del riesame, entro 3 mesi dalla concessione della deroga stessa da parte della regione o provincia autonoma. 8. I provvedimenti di deroga emanati dalle regioni e province autonome ai sensi del presente articolo, sono trasmessi al Ministero della salute e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione. 9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l’inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se le azioni correttive intraprese a norma dell’articolo 15 sono sufficienti a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e attua le necessarie misure per risolvere il problema non oltre il suddetto periodo, trasmettendo al Ministero della salute le informazioni sul ripristino della qualita’ dell’acqua. 10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e’ consentito se l’inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d’acqua si e’ verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti. 11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinche’ la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al precedente comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno. 12. La regione o provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque e per ogni considerazione, valutazione e provvedimento correttivo previsto ai sensi degli articoli 7 e 8 e per la definizione dei programmi di controllo di cui all’articolo 12. 13. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.

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