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Analisi123

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 16

L'articolo 16 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 disciplina le deroghe ai valori di parametro fissati per le acque destinate al consumo umano. È lo strumento, eccezionale e temporaneo, che consente di tollerare un superamento entro limiti rigorosi e solo a determinate condizioni.

Di cosa tratta l'articolo 16

L'articolo stabilisce in quali casi e con quali garanzie la regione o provincia autonoma può derogare ai valori di parametro fissati nell'allegato I, Parte B, fino a un valore massimo ammissibile, a condizione che nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e che l'approvvigionamento conforme non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo (comma 1).

A chi si applica

La competenza a stabilire le deroghe è della regione o provincia autonoma, con il coinvolgimento del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna né a quelle confezionate in bottiglie o contenitori (comma 13).

Cosa prevede in sintesi

  • Situazioni ammesse (comma 2). Le deroghe sono limitate a: punti di prelievo afferenti a una nuova area di alimentazione (lettera a); una nuova fonte di inquinamento rilevata per parametri recentemente ricercati o individuati (lettera b); una circostanza imprevista ed eccezionale che potrebbe comportare un superamento limitato e temporaneo (lettera c).
  • Valore massimo ammissibile (comma 3). È stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su motivata richiesta della regione o provincia autonoma.
  • Durata (comma 4). Le deroghe non possono superare i tre anni. Sei mesi prima della scadenza la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della salute una relazione sui risultati conseguiti, documentando l'eventuale necessità di un ulteriore periodo.
  • Seconda deroga (comma 5). In casi eccezionali, limitatamente alle situazioni del comma 2, lettere a) e b), può essere consentita una seconda deroga per un periodo inferiore ai tre anni, con decreto del Ministro della salute.
  • Contenuto delle richieste (comma 6). Le richieste di deroga devono riportare motivi e causa di non conformità, parametri interessati e risultati dei controlli, area geografica e popolazione coinvolta, programma di controllo, piano d'azione con calendario e costi, e durata necessaria della deroga.
  • Comunicazioni e tempi (commi 7-8). Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea le motivazioni della seconda deroga entro 3 mesi; i provvedimenti di deroga sono trasmessi ai Ministeri competenti entro e non oltre quindici giorni dall'adozione.
  • Inosservanza trascurabile (commi 9-10). Se l'inosservanza è ritenuta trascurabile e le azioni correttive dell'articolo 15 sono sufficienti a risolvere il problema entro un massimo di trenta giorni, la regione fissa il valore massimo ammissibile e attua le misure; la procedura non è consentita se l'inosservanza dello stesso valore si è verificata per oltre 30 giorni complessivi nei dodici mesi precedenti.
  • Informazione alla popolazione (comma 11). La popolazione interessata è tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano, con eventuali raccomandazioni ai gruppi a rischio particolare.
  • Pianificazione (comma 12). La regione o provincia autonoma tiene conto delle deroghe ai fini dei piani di tutela delle acque e dei programmi di controllo di cui all'articolo 12.

Rilevanza per le analisi dell'acqua

Le deroghe riguardano i parametri chimici dell'allegato I, Parte B e sono ammesse solo quando l'esito dei controlli lo giustifica e nessun pericolo per la salute è presente. Tutta la procedura — richiesta, durata, riesame — si fonda sui risultati dei controlli analitici degli ultimi anni. Monitorare con regolarità i parametri della propria acqua è il presupposto per documentare lo stato di una risorsa e per gestire correttamente situazioni di superamento temporaneo.

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