Art. 15 Provvedimenti correttivi e limitazioni d’uso 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 16, in caso di inosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell’allegato I, l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente: a) provvede affinche’ siano ricercate immediatamente le cause della non conformita’; b) nel caso di mancata conformita’ ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, considera il potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l’inosservanza del valore di parametro venga ritenuta trascurabile; c) provvede affinche’ siano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualita’ delle acque, tenuto conto, tra l’altro, dell’entita’ del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana, secondo quanto descritto nel comma 2; d) nel caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell’allegato I, Parte C, esamina se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana e – limitatamente ai casi in cui sia necessario per tutelare la salute umana – adotta provvedimenti congrui a ripristinare la qualita’ delle acque; e) nel caso di mancata conformita’ ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell’allegato I, Parte D, provvede affinche’ siano applicate le misure correttive previste all’articolo 5, comma 4, e all’articolo 9, relativamente ai rischi associati ai sistemi di distribuzione idrica interni. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e d), qualora l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente consideri che l’inosservanza dei valori di parametro configuri un pericolo per la salute umana, sono tempestivamente adottate le seguenti azioni: a) l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente comunica al gestore e all’EGATO l’avvenuto superamento dei valori di parametro e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco l’adozione di provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica proporzionati al rischio, compresi divieti e limitazioni d’uso, tenendo presente i pericoli per la salute umana che potrebbero derivare da un’interruzione della fornitura o da una limitazione di uso delle acque erogate; b) il gestore idro-potabile, sentite l’Azienda sanitaria locale e l’EGATO, individuate tempestivamente le cause della non conformita’, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all’immediato ripristino della qualita’ delle acque erogate; c) l’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, una volta stabilito che non sussiste piu’ alcun pericolo potenziale per la salute umana, propone tempestivamente al Sindaco la revoca dei provvedimenti cautelativi adottati ai sensi della lettera a), informando contestualmente l’EGATO ed il gestore idro-potabile. 3. Il sindaco, l’Azienda sanitaria locale, l’EGATO ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di propria competenza, informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati e ai comportamenti da adottare ai sensi del comma 2, secondo i seguenti principi: 1) sono fornite informazioni a tutti i consumatori interessati in merito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana e sulle relative cause, al superamento del valore di parametro e ai provvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo dell’acqua, compresi divieti, limitazioni dell’uso o altri provvedimenti; 2) le informazioni ai consumatori sono fornite e aggiornate periodicamente e tengono conto, in particolare, dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all’acqua; una volta stabilito che non sussiste piu’ alcun pericolo potenziale per la salute umana, l’informazione sul ripristino del normale servizio e’ comunicata tempestivamente ai consumatori. 4. In caso di rilevamento di sostanze o composti inclusi nell’elenco di controllo di cui all’articolo 12, comma 10, in concentrazioni superiori ai valori indicativi in esso stabiliti, l’Autorita’ Sanitaria territorialmente competente: a) in ottemperanza all’articolo 7, richiede alla regione o provincia autonoma un adeguato monitoraggio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano; b) in ottemperanza all’articolo 8, richiede ai gestori idro-potabili la verifica che il trattamento delle acque sia adeguato a raggiungere il valore indicativo o, se necessario, l’ottimizzazione del trattamento stesso; c) adotta eventuali provvedimenti ritenuti necessari per proteggere la salute umana conformemente ai commi 2 e 3; 5. Ferma restando la non mancata conformita’ rispetto ai valori di parametro stabiliti nell’allegato I, l’Autorita’ sanitaria locale provvede affinche’ la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia vietata o ne sia limitato l’uso e che sia preso ogni altro provvedimento correttivo necessario per tutelare la salute umana.