DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 15
L'articolo 15 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 disciplina i provvedimenti correttivi e le limitazioni d'uso che scattano quando l'acqua destinata al consumo umano non rispetta i valori di parametro stabiliti dall'allegato I. È la norma che traduce un esito di non conformità in azioni concrete a tutela della salute.
Di cosa tratta l'articolo 15
L'articolo stabilisce cosa deve accadere, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, in caso di inosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro dell'allegato I: dalla ricerca delle cause all'adozione dei provvedimenti correttivi, fino alle eventuali limitazioni o divieti d'uso e all'informazione ai consumatori.
A chi si applica
La norma coinvolge più soggetti, ciascuno per la propria competenza: l'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, il gestore idro-potabile, l'EGATO e il Sindaco. Riguarda tutte le situazioni di superamento dei valori dell'allegato I, articolate per le diverse Parti (A, B, C e D).
Cosa prevede in sintesi
- Obblighi dell'ASL in caso di non conformità (comma 1). L'ASL provvede affinché siano ricercate immediatamente le cause della non conformità (lettera a); valuta il potenziale pericolo per la salute umana nel caso di mancata conformità ai valori delle Parti A e B (lettera b); provvede all'adozione quanto prima dei provvedimenti correttivi necessari (lettera c); nel caso di superamento dei valori della Parte C esamina se l'inosservanza costituisca un rischio (lettera d); nel caso di mancata conformità ai valori della Parte D applica le misure correttive previste all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 9 (lettera e).
- Azioni in caso di pericolo per la salute (comma 2). Quando l'inosservanza configura un pericolo, l'ASL comunica il superamento al gestore e all'EGATO e propone al Sindaco provvedimenti cautelativi proporzionati al rischio, compresi divieti e limitazioni d'uso (lettera a); il gestore individua le cause e attua i correttivi gestionali per l'immediato ripristino della qualità (lettera b); una volta accertato che non sussiste più pericolo, l'ASL propone al Sindaco la revoca dei provvedimenti (lettera c).
- Informazione ai consumatori (comma 3). Sindaco, ASL, EGATO e gestore informano i consumatori sui provvedimenti adottati e sui comportamenti da tenere; le informazioni sono fornite e aggiornate periodicamente, tenendo conto dei gruppi di popolazione maggiormente esposti, e comunicano tempestivamente il ripristino del normale servizio.
- Elenco di controllo (comma 4). In caso di rilevamento di sostanze incluse nell'elenco di controllo di cui all'articolo 12, comma 10, in concentrazioni superiori ai valori indicativi, l'Autorità Sanitaria richiede un adeguato monitoraggio delle aree di alimentazione (lettera a), chiede ai gestori la verifica e l'eventuale ottimizzazione del trattamento delle acque (lettera b) e adotta gli ulteriori provvedimenti necessari (lettera c).
- Divieto e limitazioni d'uso (comma 5). L'Autorità sanitaria locale provvede affinché la fornitura di acque che rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori sia vietata o limitata e che sia preso ogni altro provvedimento correttivo necessario.
Rilevanza per le analisi dell'acqua
L'intero meccanismo dell'articolo 15 si attiva a partire da un esito analitico non conforme ai valori dell'allegato I. La rapidità con cui si individuano le cause e si interviene dipende dalla qualità e dalla tempestività delle analisi. Conoscere in anticipo lo stato della propria acqua — soprattutto per i parametri chimici e i contaminanti — consente di prevenire le situazioni che farebbero scattare divieti e limitazioni d'uso.
Risorse utili per approfondire:
- Guida sui contaminanti dell'acqua
- Filtrazione e trattamento dell'acqua
- Kit di analisi per acqua a uso consumo umano
- Articolo 13 del D.Lgs. 18/2023 - Controlli esterni
- Articolo 16 del D.Lgs. 18/2023 - Deroghe
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