Art. 13 Controlli esterni 1. I controlli esterni sono i controlli svolti dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 12, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza. 2. Le regioni e province autonome provvedono all’inserimento dei risultati dei controlli esterni nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla istituzione del suddetto sistema a norma dell’articolo 19, comma 1, lettera b). 3. Nel caso di conformita’ dell’acqua ai parametri stabiliti all’allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli esterni e’ effettuata entro novanta giorni dall’acquisizione dell’esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi, non oltre 48 ore dall’esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all’articolo 15. 4. I risultati dei controlli esterni: a) sono integrati da ogni altra informazione rilevante sulla qualita’ delle acque, in particolare sui risultati dei controlli funzionali al «giudizio di idoneita’» di cui al comma 7, e su eventuali provvedimenti e limitazioni d’uso; b) sono registrati in AnTeA, e resi accessibili dal CeNSiA agli EGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalita’ di pertinenza. 5. Ove gli impianti del sistema di fornitura dell’acqua ricadano nell’area di competenza territoriale di piu’ Aziende sanitarie locali, la regione o provincia autonoma puo’ individuare l’Azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli esterni; per gli impianti del sistema di fornitura dell’acqua interregionali, l’organo sanitario di controllo e’ individuato d’intesa fra le regioni e province autonome interessate. 6. Per le attivita’ di analisi dei controlli esterni l’Azienda sanitaria locale puo’ avvalersi di propri laboratori, dei laboratori del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, n. 155, o delle Agenzie Regionali per la protezione dell’ambiente di cui all’articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 7. Il giudizio di idoneita’ d’uso sull’acqua destinata al consumo umano spetta all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, e si fonda sulle caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sull’adeguatezza degli eventuali trattamenti di potabilizzazione adottati, sulle risultanze delle valutazioni e gestione del rischio descritte negli articoli da 6 a 9, nonche’ sulla conformita’ dei risultati dei controlli stabiliti per le seguenti fattispecie: a) nel caso di acque da destinare al consumo umano provenienti da nuovi approvvigionamenti, o per le quali non siano disponibili pregressi giudizi di idoneita’, la destinazione al consumo umano e’ subordinata di norma alle risultanze dell’esame ispettivo e dei controlli analitici riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I, eseguiti su base stagionale, con una frequenza minima di quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo, fatte salve le circostanze eccezionali di cui al comma 8; b) nel caso di acque gia’ distribuite per uso umano, i controlli esterni riferiti ai parametri delle Parti A e B in allegato I possono essere programmati con una frequenza ridotta rispetto alle acque di nuova utilizzazione di cui alla precedente lettera a), e il giudizio di idoneita’ d’uso si intende acquisito sempreche’ risultino conformi alla normativa almeno 4 recenti controlli analitici effettuati su tali acque e almeno un recente controllo ispettivo sul sistema di fornitura idro-potabile ne accerti l’adeguatezza ai fini del presente decreto. 8. In circostanze di accertata emergenza idro-potabile, e limitatamente al periodo dell’emergenza, ove l’accesso all’acqua non possa essere garantito con altri mezzi congrui, il giudizio di idoneita’ per acque da destinare per la prima volta al consumo umano puo’ essere espresso anche in deroga ai controlli stagionali sopra indicati sulla base di valutazioni dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, tenendo in particolare conto delle risultanze dell’analisi di rischio rese disponibili dal gestore idro-potabile ai sensi dell’articolo 8, di ogni esame ispettivo e indagine ritenuta appropriata agli scopi, e ponendo in essere, ove necessario, adeguate misure di controllo volte ad assicurare e fornire evidenza dell’assenza di rischi per la salute umana.