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Analisi123

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 12

L'Articolo 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 disciplina i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano: è uno degli articoli centrali del decreto. Questa pagina ne riorganizza il contenuto per renderlo più leggibile, attenendosi al testo della norma.

Di cosa tratta l'articolo

L'articolo è intitolato «Controlli» e definisce l'insieme delle attività da effettuare regolarmente, in conformità all'articolo stesso e all'allegato II, Parte A e B, per garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4 del decreto.

A chi si applica e come è organizzato

Secondo i commi 1-3, i controlli sono predisposti dalle autorità sanitarie delle regioni e province autonome, che adottano programmi di controllo per le filiere idro-potabili del proprio territorio, avvalendosi delle autorità sanitarie locali e delle Agenzie del SNPA e coordinandosi con i gestori idro-potabili. I programmi:

  • si basano sulla «zona di fornitura idro-potabile» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ii);
  • si articolano in controlli esterni e controlli interni (specificati negli articoli 13 e 14);
  • ripartiscono il numero di campioni della Tabella 1 dell'allegato II in parti uguali tra controlli esterni e interni, con priorità ai controlli interni per le fonti di approvvigionamento e ai controlli esterni per il punto di utenza (arrotondando all'intero superiore);
  • distribuiscono i controlli uniformemente nel corso dell'anno, garantendo flessibilità in caso di circostanze contingenti o emergenziali;
  • contengono le descrizioni dei punti di prelievo, dei parametri, delle frequenze e dei metodi di campionamento.

Cosa prevedono i programmi di controllo

Il comma 4 elenca gli elementi dei programmi di controllo, tra cui:

  • il controllo dei parametri dell'allegato I, parti A, B e C, e dei parametri supplementari fissati ai sensi del comma 13 (con possibilità di rimuovere o aggiungere parametri sulla base della valutazione del rischio, salvo i parametri fondamentali dell'allegato II, parte B, punto 1, gruppo A, in presenza di un PSA approvato);
  • il controllo dei parametri dell'allegato I, parte D, per le strutture prioritarie individuate all'allegato VIII;
  • il controllo per l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi (articolo 8, comma 2, lettera d);
  • il monitoraggio operativo secondo l'allegato II, parte A, punto 5;
  • il controllo delle sostanze o composti dell'«elenco di controllo» di cui al comma 10;
  • le verifiche e ispezioni sanitarie nelle aree di prelievo, trattamento, stoccaggio e distribuzione, inclusi gli impianti di confezionamento dell'acqua;
  • la distribuzione dei campioni per garantire la rappresentatività della qualità delle acque durante l'anno.

I commi 5 e 6 disciplinano l'inserimento delle informazioni nel sistema informativo AnTeA e il regime transitorio fino alla messa in atto del programma di controllo.

Metodi di analisi ed elenco di controllo

  • Commi 7-9 — Il controllo dei parametri dell'allegato I, parti A, B, C e D, è effettuato secondo le specifiche dell'allegato III; sono ammessi metodi alternativi di provata equivalenza. Il CeNSiA rende disponibili la metodologia per le microplastiche e le linee guida tecniche per il monitoraggio delle sostanze PFAS (parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS»).
  • Commi 10-11 — Con decreto del Ministro della salute viene recepito e aggiornato l'«elenco di controllo» delle sostanze che destano preoccupazione (ad esempio prodotti farmaceutici, composti interferenti endocrini, microplastiche); l'elenco comprende il primo elenco stabilito con la decisione di esecuzione (UE) 2022/679, che include il 17-beta-estradiolo e il nonilfenolo.
  • Commi 12-14 — Sono previsti controlli supplementari per sostanze e microrganismi non compresi nell'allegato I, la fissazione di valori per parametri supplementari e la conformità all'allegato III dei laboratori che eseguono le analisi.

Rilevanza per le analisi dell'acqua

L'articolo definisce il quadro entro cui si svolgono concretamente le analisi sull'acqua potabile, distinguendo controlli esterni e interni e richiamando parametri chimici, microbiologici e specifici come i PFAS. Un laboratorio può supportare gestori e privati con analisi chimiche, analisi microbiologiche e la ricerca dei PFAS, sia sull'acqua per il consumo umano sia su singoli contaminanti. L'articolo si collega agli altri controlli del decreto, descritti nella pagina dedicata al D.Lgs. 18/2023, e richiama il D.Lgs. 152/2006.

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