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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 12

Art. 12 Controlli 1. I controlli volti a verificare la qualita’ delle acque destinate al consumo umano consistono nell’insieme di attivita’ effettuate regolarmente e in conformita’ al presente articolo e all’allegato II, Parte A e B, al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all’articolo 4. 2. Per l’adempimento dei controlli di cui al comma 1, le autorita’ sanitarie delle regioni e province autonome adottano opportuni programmi di controllo relativi alle filiere idro-potabili che insistono sul territorio di propria competenza, nel rispetto degli obiettivi generali e dei requisiti stabiliti all’allegato II, Parte A, avvalendosi delle autorita’ sanitarie locali territorialmente competenti e delle Agenzie del SNPA, coordinandosi con i gestori idro-potabili, e tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio nelle forniture idro-potabili, laddove prevista, e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo. 3. Per la verifica della qualita’ delle acque destinate al consumo umano, i programmi di controllo: a) si basano sulla «zona di fornitura idro-potabile» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ii); b) si articolano in controlli esterni e controlli interni, specificati negli articoli 13 e 14, pianificati in modo coordinato nel rispetto dei principi seguenti: 1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1 dell’allegato II, va suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni e i controlli interni, conferendo priorita’ per i controlli interni alle fonti di approvvigionamento e per i controlli esterni al punto di utenza; nel caso il numero risultante dalla divisione non fosse intero, esso va arrotondato all’intero superiore; 2) i controlli esterni e i controlli interni sono distribuiti uniformemente nel corso dell’anno in modo da garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualita’ dell’acqua fornita o utilizzata nel corso dell’anno; 3) nell’assicurare il numero minimo di campioni annui previsto dalla Tabella 1 dell’allegato II, il programma di controllo garantisce comunque un’adeguata flessibilita’ in relazione a possibili evidenti circostanze contingenti o emergenziali che richiedano modifiche puntuali rispetto alla pianificazione generale; c) contengono le specifiche descrizioni dei punti di prelievo dei campioni definiti dalle competenti autorita’ sanitarie, dei parametri, delle frequenze e dei metodi di campionamento, conformemente all’allegato II, definiscono i tempi e i modi per la sua attuazione e includono le azioni previste per sopperire ad eventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte. 4. I programmi di controllo consistono degli elementi seguenti: a) il controllo dei parametri elencati nell’allegato I, parti A, B e C, e dei parametri supplementari fissati ai sensi del comma 13; e’ fatta salva la possibilita’ di rimuovere uno o piu’ di tali parametri ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all’allegato II, parte B, punto 1, gruppo A, o di aggiungere ulteriori parametri individuati sulla base della valutazione del rischio, dall’elenco dei controlli interni in capo al gestore idro-potabile, qualora per quel sistema di fornitura idro-potabile sia stato realizzato ed approvato un PSA; b) il controllo dei parametri elencati nell’allegato I, parte D, ai fini della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all’allegato VIII; c) il controllo ai fini dell’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente all’articolo 8, comma 2, lettera d); d) il monitoraggio operativo svolto conformemente all’allegato II, parte A, punto 5; e) il controllo delle sostanze o composti che figurano nell’«elenco di controllo» stabilito a norma del successivo comma 10; a tal fine, si tiene conto delle informazioni sulla valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo raccolte a norma dell’articolo 7, dei dati di monitoraggio raccolti a norma del decreto legislativo n. 152 del 2006 e norme a questo collegate, al fine di evitare la sovrapposizione degli obblighi di controllo; f) le verifiche e le ispezioni sanitarie nell’area di prelievo, di trattamento, di stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione delle acque, incluse le verifiche agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori, fermi restando i controlli prescritti ai fini delle valutazioni e gestioni del rischio delle forniture idro-potabili e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo; g) la distribuzione dei campioni in modo da garantire la rappresentativita’ della qualita’ delle acque distribuite durante l’anno, nel rispetto di quanto stabilito dall’allegato II. 5. Entro dodici mesi dalla data di messa in operativita’ del sistema informativo AnTeA a norma dell’articolo 19, comma 1, lettera b), le regioni e province autonome provvedono all’inserimento nel sistema delle informazioni sui programmi di controllo di cui al comma 4, lettere da a) a g), nonche’ di ogni eventuale integrazione o emendamento ai programmi, entro 30 giorni dai cambiamenti intervenuti. 6. Fino alla messa in atto del programma di controllo di cui al comma 4, da avviare entro i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorita’ sanitarie delle regioni e province autonome provvedono affinche’ il numero minimo di campioni annui previsto dalla Tabella 1 dell’allegato II, sia assicurato mediante controlli esterni, e a che i controlli interni, sia rispetto ai punti di prelievo che alla frequenza, possano essere concordati con l’azienda unita’ sanitaria locale territorialmente competente. 7. Il controllo dei parametri elencati nell’allegato I, parti A, B, C e D, e’ definito e effettuato in conformita’ alle specifiche relative all’analisi dei parametri indicati nell’allegato III, nel rispetto dei principi seguenti: a) possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell’allegato III, Parte A, per i quali sia stata valutata l’equivalenza secondo quanto previsto nello stesso allegato, purche’ si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati nello stesso allegato, formulando richiesta in tal senso al CeNSiA che, previa valutazione del caso, comunichera’ alla Commissione europea le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza; b) per i parametri elencati nell’allegato III, Parte B, si puo’ utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato. 8. Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibile sul territorio la metodologia per misurare le microplastiche in vista di includerle nell’«elenco di controllo» di cui al comma 10, che la Commissione europea prevede di stabilire con atto delegato entro il 12 gennaio 2024. 9. Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibili sul territorio le Linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS», compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento, che la Commissione europea prevede di stabilire entro il 12 gennaio 2024. 10. Con decreto del Ministro della salute, se del caso di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, vengono recepiti, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per stabilire e aggiornare un «elenco di controllo» riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l’opinione pubblica o la comunita’ scientifica, quali ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini e le microplastiche. 11. L’«elenco di controllo»: a) include sostanze e composti di cui e’ probabile la presenza nelle acque destinate al consumo umano e che potrebbero presentare un potenziale rischio per la salute umana; b) riporta un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi; c) comprende il primo elenco di controllo stabilito con decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022, e che include il 17-betaestradiolo e il nonilfenolo. 12. L’autorita’ sanitaria territorialmente competente assicura controlli supplementari delle singole sostanze e dei singoli microrganismi non compresi nell’allegato I e per cui sono fissati valori di parametro supplementari, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantita’ o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; tali controlli sono effettuati mediante controlli esterni o, in alternativa o ad integrazione di questi, tramite controlli interni, nell’ambito o al di fuori del PSA del sistema di fornitura idro-potabile. 13. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell’ISS e previo parere del Consiglio superiore di sanita’ (CSS), sono fissati valori per parametri supplementari non riportati nell’allegato I qualora cio’ sia necessario per tutelare la salute umana in una parte o in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2), lettera a). 14. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, i laboratori o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, che eseguono le analisi, sono conformi alle specifiche indicate nell’allegato III.

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