DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 23
Art. 23 - Sanzioni
L'articolo 23 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione delle disposizioni del decreto in materia di fornitura e qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
Di cosa tratta l'articolo
La norma elenca, per ciascuna tipologia di violazione, l'importo minimo e massimo della sanzione, individua le autorità competenti per l'accertamento e prevede l'aggiornamento periodico degli importi.
A chi si applica
Le sanzioni colpiscono i diversi soggetti della filiera idrica: il gestore idro-potabile, il gestore della distribuzione idrica interna, le imprese alimentari che utilizzano l'acqua, i gestori delle case dell'acqua e gli operatori economici dei materiali a contatto con l'acqua (ReMaF).
Cosa prevede in sintesi
- Gestore idro-potabile che fornisce acqua in violazione dell'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c): da 16.000 a 92.000 euro.
- Gestore della distribuzione idrica interna che viola l'articolo 5, comma 3: da 5.000 a 30.000 euro.
- Impiego di acqua non conforme in un'impresa alimentare con conseguenze sulla salubrità del prodotto: da 5.000 a 30.000 euro.
- Distribuzione tramite case dell'acqua in violazione dell'articolo 4, comma 2: da 5.000 a 30.000 euro.
- Mancata valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (art. 8): da 4.000 a 24.000 euro; del sistema di distribuzione interna di edifici prioritari e talune navi (art. 9): da 500 a 5.000 euro.
- Mancate misure contro la contaminazione delle acque (art. 3, comma 1, lett. d): da 500 a 12.000 euro.
- Mancato rispetto dei provvedimenti di ripristino della qualità: da 250 a 2.000 euro, da 4.000 a 24.000 euro o da 8.000 a 48.000 euro secondo la struttura coinvolta.
- Mancata trasmissione dei risultati dei controlli interni (art. 14, commi 3 e 4): da 500 a 5.000 euro.
- Mancata informazione al pubblico da parte del gestore idro-potabile (art. 18): da 2.000 a 12.000 euro.
- Violazione dei criteri aggiuntivi di idoneità dei materiali (ReMaF, art. 10, comma 3): da 2.000 a 20.000 euro.
Le autorità sanitarie locali territorialmente competenti provvedono all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione delle sanzioni; i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e gli importi sono aggiornati ogni due anni in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Di seguito il testo integrale dell'articolo.
Testo dell'articolo 23
Art. 23 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro;
b) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
c) chiunque utilizza in un'impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita' del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso case dell'acqua, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
e) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro; f) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualita' non adeguata menzionate all'articolo 3, comma 1, lettera d), e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro;
g) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell'articolo 9, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro; h) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione dei controlli interni ai sensi dell'articolo 14, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;
i) l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorita' per ripristinare la qualita' delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, e' punita: 1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico; 2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico; 3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura idro-potabile; l) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro; m) il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro; n) la violazione dei criteri aggiuntivi di idoneita' adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per i materiali che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano, o stabiliti per la valutazione della conformita' dei ReMaF come indicato in allegato IX, e' punita con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro; 2. Salvo che il fatto costituisca reato, relativamente ai ReMaF prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all'articolo 11, comma 4:
a) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per l'immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita' dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro;
b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di idoneita' per l'uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro;
c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione all'Organismo di certificazione sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 11, lettera d), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro;
d) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della documentazione sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 14, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
3. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, provvedono le autorita' sanitarie locali territorialmente competenti.
4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per le violazioni di cui al presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorita' competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, puo' tener conto dei danni cagionati a cose o persone per effetto della violazione di disposizioni del presente decreto.
Rilevanza per le analisi dell'acqua
Le sanzioni dell'articolo 23 si applicano quando l'acqua non rispetta i requisiti di qualità del decreto o quando vengono omessi i controlli previsti. Il modo concreto per dimostrare la conformità ed evitare contestazioni è eseguire le analisi richieste sull'acqua destinata al consumo umano, sia con analisi chimiche sia con analisi microbiologiche. L'articolo richiama gli obblighi di controllo interno dell'articolo 14 (Controlli interni) e di informazione al pubblico dell'articolo 18 (Informazione al pubblico).
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