Orario Laboratorio Analisi : Lun - Sat 9 am - 18 pm Numero Verde 800174571
0.00 0
Cart

No products in the cart.

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 23

Questo articolo, l’Articolo 23, del Decreto Legislativo non specificato del 23 febbraio 2023, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie che possono essere applicate in caso di violazioni delle disposizioni del decreto. Il testo contiene diverse disposizioni relative alle sanzioni in caso di violazione di norme riguardanti la fornitura e la qualità dell’acqua destinata al consumo umano. Ecco una spiegazione e un commento a ciascuna disposizione:

  1. Sanzioni per il gestore idro-potabile: Se un gestore idro-potabile fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni dell’articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie da 16.000 a 92.000 euro. Questa sanzione è applicabile per garantire che l’acqua erogata sia conforme alle norme di qualità e sicurezza.
  2. Sanzioni per il gestore della distribuzione idrica interna: Se il gestore della distribuzione idrica interna viola le disposizioni dell’articolo 5, comma 3, riguardo alle acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, è punito con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 30.000 euro. Questa sanzione mira a garantire la qualità dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni.
  3. Sanzioni per chi utilizza acqua non conforme in un’impresa alimentare: Chiunque utilizzi acqua non conforme alle norme, anche se lo è nel punto di consegna, per la fabbricazione di prodotti alimentari che possano influire sulla salute dei consumatori è punito con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 30.000 euro.
  4. Sanzioni per la distribuzione di acqua attraverso case dell’acqua: La violazione delle disposizioni riguardo alla distribuzione di acqua attraverso case dell’acqua è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 30.000 euro.
  5. Sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di valutazione e gestione del rischio: L’articolo prevede sanzioni per chi non adempie all’obbligo di valutare e gestire il rischio del sistema di fornitura idro-potabile (da 4.000 a 24.000 euro) e del sistema di distribuzione idrica interna degli edifici prioritari e di talune navi (da 500 a 5.000 euro).
  6. Sanzioni per l’inosservanza delle misure per evitare la contaminazione delle acque: La violazione delle misure per evitare la contaminazione delle acque destinate al consumo umano è punita con sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 12.000 euro.
  7. Sanzioni per l’inosservanza dei provvedimenti per il ripristino della qualità delle acque: Chi non rispetta i provvedimenti imposti dalle autorità competenti per ripristinare la qualità delle acque è soggetto a sanzioni che variano in base all’entità del problema e al tipo di struttura coinvolta.
  8. Sanzioni per la mancata trasmissione dei risultati dei controlli interni: La violazione degli obblighi di trasmissione dei risultati dei controlli interni è punita con sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 5.000 euro.
  9. Sanzioni per il gestore idro-potabile che non informa il pubblico: Il gestore idro-potabile che non adempie agli obblighi di informazione al pubblico è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 a 12.000 euro.
  10. Sanzioni per la violazione dei criteri aggiuntivi di idoneità dei materiali a contatto con l’acqua destinata al consumo umano: La violazione dei criteri aggiuntivi di idoneità dei materiali è punita con sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 a 20.000 euro.

Il testo inoltre specifica che le autorità sanitarie locali sono responsabili dell’accertamento e della contestazione delle violazioni e dell’applicazione delle sanzioni. Inoltre, i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni vanno all’entrata del bilancio dello Stato.

Infine, il testo stabilisce che le sanzioni sono soggette ad aggiornamento ogni due anni in base alle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, al fine di mantenerle adeguate all’inflazione. .

Art. 23 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro;

b) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;

c) chiunque utilizza in un’impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrita’ del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro; d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso case dell’acqua, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;

e) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai sensi dell’articolo 8, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro; f) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualita’ non adeguata menzionate all’articolo 3, comma 1, lettera d), e’ punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro;

g) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell’articolo 9, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro; h) l’inosservanza dell’obbligo di implementazione dei controlli interni ai sensi dell’articolo 14, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro;

i) l’inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorita’ per ripristinare la qualita’ delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, e’ punita: 1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua non e’ fornita al pubblico; 2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 24.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua e’ fornita al pubblico; 3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura idro-potabile; l) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni secondo le modalita’ di cui all’articolo 14, comma 3 e 4, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro; m) il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di informazione al pubblico di cui all’articolo 18, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro; n) la violazione dei criteri aggiuntivi di idoneita’ adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, per i materiali che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano, o stabiliti per la valutazione della conformita’ dei ReMaF come indicato in allegato IX, e’ punita con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro; 2. Salvo che il fatto costituisca reato, relativamente ai ReMaF prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all’articolo 11, comma 4:

a) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per l’immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformita’ dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 11, comma 5, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 48.000 euro;

b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di idoneita’ per l’uso convenuto, riportati in allegato IX, sezioni B, C e D, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 30.000 euro;

c) l’operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione all’Organismo di certificazione sui ReMaF di cui all’articolo 11, comma 11, lettera d), e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro;

d) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della documentazione sui ReMaF di cui all’articolo 11, comma 14, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

3. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, provvedono le autorita’ sanitarie locali territorialmente competenti.

4. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per le violazioni di cui al presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. L’entita’ delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e’ aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivita’, rilevato dall’ISTAT, mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’autorita’ competente, oltre ai criteri di cui all’articolo 11 della legge n. 689 del 1981, puo’ tener conto dei danni cagionati a cose o persone per effetto della violazione di disposizioni del presente decreto.

Informazioni e Preventivi

I nostri tecnici di laboratorio saranno lieti di aiutarvi nel scegliere la migliore analisi adatta alle vostre esigenze e a rispondere alle vostre domande .
Lun/Ven 8/18
© 2022 Analisi123.it il Laboratorio per le analisi dell' acqua in tutta Italia Roma Milano Torino ! All rights reserved.
X