DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 14
L'articolo 14 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 disciplina i controlli interni sulle acque destinate al consumo umano, cioè i controlli a carico del gestore idro-potabile. Costituisce il complemento dei controlli esterni svolti dall'ASL e disciplinati dall'articolo 13.
Di cosa tratta l'articolo 14
L'articolo definisce i controlli interni come i controlli svolti dal gestore idro-potabile per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12 (comma 1). Sono lo strumento con cui il gestore verifica direttamente la qualità dell'acqua erogata e ne documenta la conformità.
A chi si applica e quali laboratori si possono usare
L'obbligo grava sul gestore idro-potabile. Per l'esecuzione dei controlli interni (comma 2) il gestore si avvale, in primo luogo, di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate nell'allegato III.
Il decreto pone un vincolo di separazione: i controlli interni non possono essere effettuati dai laboratori che operano i controlli esterni di cui all'articolo 13, a garanzia dell'indipendenza delle due verifiche.
Cosa prevede in sintesi
- Inserimento in AnTeA (comma 3). I gestori idro-potabili inseriscono i risultati nel sistema operativo centralizzato AnTeA entro i dodici mesi successivi alla sua istituzione (articolo 19, comma 1, lettera b), comunicandoli contestualmente alle Aziende sanitarie locali e alle regioni e province competenti per territorio. I risultati, conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui all'articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli integrativi straordinari.
- Tempi di trasmissione (comma 4). In caso di conformità ai parametri dell'allegato I (Parti A, B, C e D), la trasmissione avviene entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento; in caso di risultati non conformi, non oltre 48 ore dall'esito, fatti salvi gli obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.
- Accessibilità dei risultati (comma 5). I risultati registrati in AnTeA sono resi accessibili dal CeNSiA all'EGATO di competenza e ad ARERA, e resi disponibili all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), anche per adempiere agli obblighi di informazione di cui all'articolo 18 e assicurare la disponibilità delle informazioni a livello di Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente.
Rilevanza per le analisi dell'acqua
I controlli interni si fondano sui parametri dell'allegato I (Parti A, B, C e D) e devono essere eseguiti da laboratori conformi alle specifiche dell'allegato III. Per gestori, enti e privati che gestiscono reti o approvvigionamenti, affidarsi a un laboratorio in grado di analizzare i parametri microbiologici e chimici previsti dal decreto è il presupposto per rispettare gli obblighi di controllo e di trasmissione dei dati.
Approfondisci i controlli e le analisi correlate:
- Articolo 13 del D.Lgs. 18/2023 - Controlli esterni
- Articolo 15 del D.Lgs. 18/2023 - Provvedimenti correttivi
- Analisi microbiologiche delle acque destinate al consumo umano
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