Art. 18 Informazioni al pubblico 1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, i gestori idro-potabili assicurano agli utenti informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualita’ dell’acqua potabile fornita, conformemente all’allegato IV, punto A, e nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a tutti gli utenti periodicamente, almeno una volta all’anno, nella forma piu’ appropriata e facilmente accessibile, anche nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti, e comprendono almeno: a) le informazioni concernenti la qualita’ delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori; b) il prezzo dell’acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo; c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonche’ le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del gestore idro-potabile; d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con la media nazionale, se applicabile, conformemente alla lettera c); e) un collegamento al sito istituzionale contenente le informazioni di cui all’allegato IV. 3. Al fine di assicurare gli obiettivi del presente articolo, l’ARERA adotta le misure necessarie per quanto di competenza, nell’ambito delle disposizioni di disciplina e controllo del servizio idrico integrato. 4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili nel cloud del PSA richiamato all’Allegato VI, Parte I, e trasmesse con periodicita’ almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA.