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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 18

Art. 18 - Informazioni al pubblico

L'Articolo 18 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 disciplina la trasparenza verso gli utenti: stabilisce quali informazioni i gestori idro-potabili devono mettere a disposizione di chi riceve acqua destinata al consumo umano e con quale frequenza. È una delle disposizioni che attuano l'obiettivo di tutela della salute e di miglioramento dell'accesso all'acqua fissato dall'articolo 1 del decreto.

Di cosa tratta l'articolo

La norma impone ai gestori del servizio idrico l'obbligo di comunicare in modo chiaro e accessibile le informazioni essenziali sull'acqua erogata: dalla sua qualità al prezzo, fino ai consumi del nucleo familiare. L'obiettivo è permettere al cittadino di conoscere la qualità dell'acqua che beve e di compiere scelte consapevoli.

Cosa prevede l'articolo

Secondo il testo dell'articolo:

  • Comma 1 — Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 195/2005 e del D.Lgs. 32/2010, i gestori idro-potabili assicurano agli utenti informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell'acqua potabile fornita, conformemente all'allegato IV, punto A, e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.
  • Comma 2 — Le informazioni sono fornite a tutti gli utenti almeno una volta all'anno, nella forma più appropriata e facilmente accessibile (anche nella bolletta o con mezzi digitali), e comprendono almeno:
    • a) le informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;
    • b) il prezzo dell'acqua fornita per litro e metro cubo;
    • c) il volume consumato dal nucleo familiare per anno o periodo di fatturazione, con le relative tendenze, se tecnicamente fattibile;
    • d) il confronto del consumo annuo con la media nazionale, se applicabile;
    • e) un collegamento al sito istituzionale contenente le informazioni dell'allegato IV.
  • Comma 3 — L'ARERA adotta le misure necessarie nell'ambito della disciplina e del controllo del servizio idrico integrato.
  • Comma 4 — Le informazioni sono rese disponibili nel cloud del PSA (Allegato VI, Parte I) e trasmesse almeno semestralmente al CeNSiA tramite il sistema AnTeA.

Ambito di applicazione

L'articolo riguarda direttamente i gestori idro-potabili e le autorità di vigilanza, ma il suo destinatario finale è l'utente: ogni cittadino allacciato alla rete idrica ha diritto a ricevere queste informazioni. Chi invece si rifornisce da una fonte autonoma, come un pozzo privato, non riceve comunicazioni da un gestore e deve verificare in proprio la qualità dell'acqua tramite analisi di laboratorio.

Rilevanza per le analisi dell'acqua

Tra le informazioni che il gestore deve comunicare figurano i parametri di qualità dell'acqua: gli stessi che un laboratorio determina con le analisi chimiche e microbiologiche. Se ricevi i dati del gestore e vuoi confrontarli con la situazione reale al tuo rubinetto, oppure se utilizzi acqua destinata al consumo umano proveniente da una fonte propria, un'analisi indipendente ti permette di verificare l'effettiva qualità dell'acqua, inclusa la ricerca di metalli pesanti e minerali. Questo articolo si inserisce nel quadro complessivo del D.Lgs. 18/2023.

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