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Analisi123

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 22

Art. 22 - Competenze delle regioni speciali e province autonome

L'articolo 22 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 è una clausola di salvaguardia che disciplina il rapporto tra il decreto e gli ordinamenti speciali a livello regionale e provinciale.

Di cosa tratta l'articolo

Si tratta di una disposizione di coordinamento istituzionale: chiarisce che l'applicazione del decreto sulla qualità delle acque destinate al consumo umano non incide sulle autonomie costituzionalmente riconosciute.

Cosa prevede (comma 1)

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Ambito di applicazione

La norma riguarda l'assetto delle competenze tra Stato e autonomie speciali. In concreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono esercitare le proprie competenze nel rispetto delle clausole di salvaguardia previste dai rispettivi statuti.

Cos'è una clausola di salvaguardia

Le clausole di salvaguardia sono disposizioni ricorrenti nei provvedimenti statali: servono a chiarire che la nuova normativa non comprime le competenze che la Costituzione e gli statuti speciali riconoscono ad alcune autonomie territoriali. In pratica, l'articolo 22 stabilisce un principio di coordinamento: il decreto si applica su tutto il territorio nazionale, ma le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano conservano le proprie prerogative nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

Quali sono le autonomie interessate

La disposizione richiama espressamente:

  • le regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige);
  • le province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di competenze proprie in numerose materie.

Per gli enti interessati, ciò significa che l'attuazione delle regole sulla qualità dell'acqua può avvenire tenendo conto delle specificità statutarie, senza però venir meno all'obiettivo generale di tutela della salute perseguito dal decreto.

Rilevanza per le analisi dell'acqua

Pur essendo una disposizione di carattere istituzionale, l'articolo 22 conferma che gli obblighi di controllo della qualità dell'acqua destinata al consumo umano restano il riferimento comune sull'intero territorio nazionale. Le verifiche di conformità tramite analisi chimiche e microbiologiche rimangono lo strumento per dimostrare il rispetto dei requisiti del decreto, anche per chi si rifornisce da una fonte autonoma come un pozzo. L'articolo si colloca tra le disposizioni finali, accanto all'articolo 21 (Revisione degli allegati) e all'articolo 23 (Sanzioni).

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