Art. 21 Revisione e modifica degli allegati 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono recepite: a) le modifiche dell’allegato III sulle specifiche per l’analisi dei parametri, ove necessario, che la Commissione puo’ apportare attraverso l’adozione di atti delegati, al fine di adeguarle alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche; b) le modifiche del valore di parametro del bisfenolo-A nell’allegato I, Parte B, che la Commissione puo’ apportare attraverso l’adozione di atti delegati, al fine di adeguarlo alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.