DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 21
Art. 21 - Revisione e modifica degli allegati
L'articolo 21 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 disciplina il meccanismo di aggiornamento degli allegati tecnici del decreto, così da mantenerli allineati alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche senza dover modificare l'intero impianto normativo.
Di cosa tratta l'articolo
La norma stabilisce che, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono recepite le modifiche che la Commissione può apportare agli allegati attraverso l'adozione di atti delegati.
Cosa prevede in sintesi (comma 1)
Sono recepite:
- lettera a) - le modifiche dell'allegato III sulle specifiche per l'analisi dei parametri, ove necessario, che la Commissione può apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarle alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche;
- lettera b) - le modifiche del valore di parametro del bisfenolo-A nell'allegato I, Parte B, che la Commissione può apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarlo alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.
Perché un meccanismo di aggiornamento degli allegati
Gli allegati tecnici di una normativa sull'acqua contengono informazioni destinate a evolvere nel tempo: l'elenco dei parametri, i relativi valori limite e i metodi analitici di riferimento. Per evitare che ogni progresso scientifico imponga una revisione dell'intero decreto, l'articolo 21 prevede una procedura più snella: le modifiche introdotte a livello europeo tramite atti delegati della Commissione vengono recepite con un decreto ministeriale. In questo modo gli allegati restano allineati alle conoscenze più recenti senza appesantire l'impianto legislativo principale.
Allegato III e allegato I, Parte B: cosa contengono
I due allegati richiamati dall'articolo svolgono ruoli diversi ma complementari:
- Allegato III — definisce le specifiche per l'analisi dei parametri, ossia i metodi di prova e i requisiti minimi di prestazione (ad esempio in termini di accuratezza e limite di quantificazione) che le determinazioni di laboratorio devono soddisfare.
- Allegato I, Parte B — raccoglie i valori di parametro di natura chimica, tra cui quello del bisfenolo-A espressamente citato dalla norma come soggetto a possibile revisione.
La possibilità di aggiornare entrambi gli allegati conferma che i metodi analitici e i valori di riferimento non sono dati statici, ma evolvono con la ricerca.
Rilevanza per le analisi dell'acqua
L'allegato III citato dall'articolo definisce le specifiche per l'analisi dei parametri: i metodi e i requisiti di prestazione che un laboratorio deve rispettare quando esegue le determinazioni sull'acqua destinata al consumo umano. L'allegato I, Parte B, contiene invece i valori di parametro chimici, tra cui il bisfenolo-A. Poiché questi allegati possono essere aggiornati, è essenziale eseguire le analisi chimiche dell'acqua con metodi conformi alle specifiche vigenti, affiancate dove opportuno dalle analisi microbiologiche. L'articolo 21 va letto insieme all'articolo 20 (Commissione nazionale di sorveglianza) e all'articolo 4 sui requisiti di qualità.
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