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Analisi123

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 20

Art. 20 - Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua

L'articolo 20 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 istituisce la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA), l'organismo incaricato di indirizzare e sorvegliare le valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile previste dal decreto che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Di cosa tratta l'articolo

La norma definisce tre aspetti: l'istituzione della Commissione, la sua composizione e le funzioni ad essa attribuite. È uno degli articoli "di sistema" del decreto, che costruisce l'architettura nazionale di controllo a monte dei controlli analitici sull'acqua.

Istituzione (comma 1)

Per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui all'articolo 6, comma 6, è istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua, con decreto del Ministero della salute da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Composizione (comma 2)

La Commissione è composta da:

  • due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di Presidente;
  • un rappresentante dell'ISS, referente del CeNSiA;
  • un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
  • un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
  • un rappresentante del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle regioni e delle province autonome;
  • un rappresentante di SNPA;
  • un rappresentante di ARERA;
  • un rappresentante degli EGATO.

Funzioni (comma 3)

Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:

  • svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in materia di valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni;
  • ai sensi degli articoli 6 e 8 e secondo i requisiti generali stabiliti in allegato VI, valuta per l'approvazione le Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili di cui all'articolo 19, comma 2), lettera a), punto 1), e le successive revisioni;
  • su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli esperti del «Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA» di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso;
  • valuta per l'approvazione, su proposta del CeNSiA, le rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile.

Assenza di compensi (comma 4)

Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Rilevanza per le analisi dell'acqua

La Commissione opera al vertice del sistema di valutazione e gestione del rischio: i Piani di Sicurezza dell'Acqua che essa indirizza determinano quali parametri devono essere monitorati lungo la filiera, dalla captazione al rubinetto. Per questo l'articolo 20 si lega strettamente all'articolo 19 (Disposizioni nazionali) e all'articolo 14 sui controlli interni. Chi gestisce un sistema di fornitura o una distribuzione idrica interna traduce poi questi indirizzi in piani di campionamento concreti, con analisi chimiche e analisi microbiologiche sull'acqua destinata al consumo umano.

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