Art. 10 Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano 1. Per l’espletamento degli obblighi generali di cui all’articolo 4, i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in impianti esistenti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel tempo: a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana, come previsto dal presente decreto; b) alterare il colore, l’odore o il sapore dell’acqua; c) favorire la crescita microbica; d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalita’ previste per il loro utilizzo. 2. I materiali di cui al comma 1 non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall’acqua con cui essi vengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell’allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in ogni caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualita’ dei corpi idrici previsti all’articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto. 3. Nelle more dell’adozione e della relativa applicazione degli atti di esecuzione che la Commissione europea prevede di adottare per stabilire requisiti minimi armonizzati per i materiali sulla base dei principi sanciti nell’allegato V, ai materiali contemplati dal presente articolo si applicano le disposizioni nazionali stabilite nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174. Ai fini della tutela della salute umana, nel caso in cui sia necessario recepire evidenze scientifiche in letteratura, indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali o atti dell’UE, il Ministro della salute, in cooperazione con l’ISS, puo’ adottare criteri aggiuntivi di idoneita’ per i materiali che entrano a contatto con l’acqua destinata al consumo umano.