DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 10
L'Articolo 10 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 fissa i requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano. Questa pagina ne riassume i contenuti, rilevanti per chi progetta, gestisce o controlla gli impianti idro-potabili.
Di cosa tratta l'articolo
L'articolo è intitolato «Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano» e definisce le condizioni che tali materiali devono rispettare per non compromettere la qualità dell'acqua.
Ambito di applicazione
In attuazione degli obblighi generali di cui all'articolo 4 del decreto, l'articolo si applica ai materiali destinati a essere utilizzati:
- in impianti nuovi;
- in impianti esistenti, in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione,
per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque.
Cosa prevede l'articolo
Comma 1 — Effetti vietati. I materiali non devono nel tempo: a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana; b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua; c) favorire la crescita microbica; d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per le finalità d'uso.
Comma 2 — Scarichi idrici. I materiali non devono modificare nel tempo le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui vengono a contatto, in modo da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 e da non pregiudicare gli obiettivi di qualità dei corpi idrici di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, dello stesso decreto.
Comma 3 — Disciplina transitoria. Nelle more dell'adozione degli atti di esecuzione della Commissione europea sui requisiti minimi armonizzati (allegato V), ai materiali si applicano le disposizioni nazionali stabilite nel decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174. Il Ministro della salute, in cooperazione con l'ISS, può adottare criteri aggiuntivi di idoneità recependo evidenze scientifiche, indicazioni di organismi nazionali e internazionali o atti dell'UE.
Rilevanza per le analisi dell'acqua
Il rischio che materiali non idonei rilascino sostanze nell'acqua o alterino colore, odore e sapore rende utili i controlli analitici. Un esame chimico e la ricerca di metalli pesanti aiutano a individuare eventuali cessioni da tubazioni e impianti, ad esempio di piombo, mentre un esame microbiologico consente di verificare l'eventuale crescita microbica. Le disposizioni dell'articolo richiamano il D.Lgs. 152/2006 sugli scarichi idrici e il D.M. 6 aprile 2004, n. 174 sui materiali a contatto con l'acqua.
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