Analisi123

Reg. (UE) 1169/2011 — Informazioni sugli alimenti ai consumatori

Reg. (UE) 1169/2011 · pubblicazione 2011-10-25. Fonte ufficiale: EUR-Lex — Regolamento (UE) n. 1169/2011.

In sintesi

  • Regole armonizzate sull'etichettatura degli alimenti in tutta la UE.
  • Obbligo di evidenziare i 14 allergeni e di fornire la dichiarazione nutrizionale.
  • Definisce le indicazioni obbligatorie e i requisiti di leggibilità.
  • Si applica ad alimenti preimballati e, in parte, ai prodotti sfusi/somministrati.
  • Le analisi chimico-nutrizionali e sugli allergeni supportano la veridicità dell'etichetta.

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 armonizza le informazioni sugli alimenti destinate ai consumatori. Stabilisce quali indicazioni devono comparire in etichetta, come gestire la comunicazione degli allergeni e quali valori riportare nella dichiarazione nutrizionale, con l'obiettivo di garantire scelte consapevoli e tutela della salute.

Cosa disciplina

Il regolamento definisce le indicazioni obbligatorie (denominazione, elenco ingredienti, allergeni, quantità netta, termine minimo di conservazione o data di scadenza, condizioni di conservazione, operatore responsabile, Paese d'origine quando richiesto, dichiarazione nutrizionale), oltre a requisiti di leggibilità e regole sulle pratiche leali di informazione.

A chi si applica

  • Operatori del settore alimentare responsabili dell'informazione sugli alimenti.
  • Produttori e confezionatori di alimenti preimballati.
  • Distribuzione e importazione di prodotti destinati al consumatore finale.
  • Ristorazione e collettività per la parte relativa agli allergeni (anche nei prodotti sfusi/somministrati).

Allergeni e indicazione obbligatoria

L'Allegato II elenca le 14 categorie di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze e che devono essere sempre evidenziati. Negli alimenti preimballati l'allergene va distinto graficamente nell'elenco ingredienti; nei prodotti non preimballati l'informazione deve comunque essere disponibile al consumatore.

Esempi tra i 14 allergeni dell'Allegato II

AllergeneEsempi
GlutineFrumento, orzo, segale, avena
LatteLattosio e proteine del latte
Frutta a guscioMandorle, nocciole, noci
CrostaceiGamberi, granchi
SolfitiSO₂ e solfiti > 10 mg/kg o mg/L

Dichiarazione nutrizionale e ruolo delle analisi

La dichiarazione nutrizionale (valore energetico, grassi, di cui acidi grassi saturi, carboidrati, di cui zuccheri, proteine, sale) può basarsi su banche dati o su analisi chimiche del prodotto. Le analisi di laboratorio offrono valori specifici e verificabili, riducono il rischio di informazioni ingannevoli e permettono di controllare la presenza accidentale di allergeni (cross-contact).

Riferimento normativo — Le indicazioni nutrizionali obbligatorie e le tolleranze sono disciplinate dall'art. 30 e seguenti e dagli Allegati XIII–XV del Reg. (UE) 1169/2011.

Domande frequenti

Servono analisi per compilare l'etichetta nutrizionale?

L'etichetta può basarsi su banche dati o su analisi di laboratorio del prodotto. Le analisi chimico-nutrizionali offrono valori specifici e verificabili per la dichiarazione richiesta dal Reg. (UE) 1169/2011.

Quanti sono gli allergeni da indicare in etichetta?

Sono 14 categorie elencate nell'Allegato II del regolamento, tra cui glutine, latte, uova, frutta a guscio, crostacei, pesce, soia e solfiti.

Gli allergeni vanno dichiarati anche nei prodotti sfusi?

Sì. Anche per alimenti non preimballati, ristorazione e collettività l'informazione sugli allergeni deve essere disponibile e accessibile al consumatore.

Le analisi possono rilevare allergeni non dichiarati?

Sì. Le analisi specifiche (ad esempio per glutine o proteine del latte) consentono di verificare contaminazioni crociate e di supportare la correttezza delle diciture in etichetta.


Questa è una sintesi divulgativa e non sostituisce il testo ufficiale della norma. Per gli adempimenti fare riferimento alla fonte ufficiale e a un professionista.

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