DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18 Art 3
L'articolo 3 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 stabilisce il campo di applicazione del decreto sulle acque destinate al consumo umano e individua le acque escluse dal suo ambito. È la norma che permette di capire, caso per caso, se a una determinata acqua si applicano gli obblighi di qualità del decreto e in quale misura.
Di cosa tratta l'articolo 3
L'articolo definisce due aspetti chiave: le tipologie di acqua a cui il decreto non si applica (comma 1) e i regimi particolari che valgono per le acque confezionate, le case dell'acqua, le navi e i piccoli gestori (commi da 2 a 7). Distinguere il campo di applicazione è il primo passo per programmare correttamente le analisi di laboratorio.
Acque escluse dal decreto (comma 1)
Il comma 1 prevede che il decreto non si applica:
- a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
- b) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione;
- c) alle acque di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a, punto 2), se provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore alimentare — in quanto soggette agli obblighi della legislazione alimentare e ai principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP), fatto salvo il rispetto dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti A e B — e quando la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
- d) alle acque destinate esclusivamente a usi specifici diversi da quello potabile, individuate nell'allegato V, la cui qualità non abbia ripercussioni sulla salute dei consumatori o che siano regolate da diversa specifica normativa.
Regimi particolari (commi 2-7)
- Comma 2 — Le acque confezionate in bottiglie o contenitori destinate alla vendita, o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi al decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui all'articolo 5, e da quel punto in poi sono considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.
- Comma 3 — Le acque prodotte dalle case dell'acqua sono conformi al decreto fino al punto di rispetto della conformità e, rientrando nella somministrazione diretta al pubblico, sono poi considerate alimenti.
- Comma 4 — Le acque richiamate al comma 2 sono soggette agli articoli da 1 a 5 e all'allegato I, Parti A e B.
- Comma 5 — Le navi che eseguono la desalinizzazione e il trasporto passeggeri operando come gestori idro-potabili sono soggette agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15.
- Comma 6 — I requisiti minimi dell'allegato I, Parte A, non si applicano all'acqua di sorgente di cui al D.Lgs. 176/2011.
- Comma 7 — I gestori idro-potabili che forniscono in media meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica sono soggetti soltanto agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 13, 14 e 15.
Rilevanza per le analisi dell'acqua
Capire se un'acqua rientra nel campo di applicazione del decreto è decisivo per stabilire quali controlli effettuare. Per le acque non escluse restano centrali i requisiti minimi richiamati dall'articolo 4 e le analisi chimiche e microbiologiche sui parametri dell'allegato I. In laboratorio è possibile verificare la conformità con il test sulle analisi microbiologiche delle acque destinate al consumo umano, i pacchetti di esami chimici e microbiologici, e i controlli su singoli parametri come coliformi totali o pH. Per la frequenza dei controlli è utile l'articolo 13 del decreto e la guida alla frequenza dei controlli sull'acqua potabile.
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Per il quadro completo, consulta il testo del Decreto Legislativo 18/2023.
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